2026
Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione richiederà alle organizzazioni europee di normazione di elaborare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate dei requisiti sugli imballaggi compostabili
Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione richiederà inoltre alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate dei requisiti sulla compostabilità domestica degli imballaggi
Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire un'etichetta armonizzata e le specifiche per i requisiti di etichettatura e formati
Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare la composizione materiale degli imballaggi
A partire dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) in una concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l'immissione sul mercato di imballaggi contenenti tale concentrazione di PFAS non sia già vietata ai sensi di un altro atto giuridico dell'Unione:
(a) 25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata di PFAS (i PFAS polimerici sono esclusi dalla quantificazione);
(b) 250 ppb per la somma dei PFAS misurata come somma dell'analisi mirata di PFAS, ove applicabile previa degradazione dei precursori (i PFAS polimerici sono esclusi dalla quantificazione);
(c) 50 ppm per i PFAS (compresi i PFAS polimerici); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle quali definiti rispettivamente all'articolo 3, punti 9, 11 e 13, del regolamento (CE) n. 1907/2006 fornisce, su richiesta, al fabbricante o all'importatore quali definiti rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, punti 13 e 17, del presente regolamento la prova della quantità di fluoro misurata come contenuto di PFAS o non PFAS, affinché possano redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento.
Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, elaborerà un rapporto sulla presenza di sostanze preoccupanti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi
Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione adotterà atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti plastici post-consumo riciclati e raccolti all'interno dell'Unione
Entro il 31 dicembre 2026, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 8, secondo comma, la Commissione adotterà atti delegati conformemente all'articolo 64 al fine di integrare il presente regolamento con criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica.
Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione adotterà atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit di terzi, l'equivalenza delle norme applicate nei casi in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti plastici post-consumo sia riciclato o raccolto in un paese terzo.
2027
Entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore potranno essere identificati su tutto il territorio degli Stati membri in cui si applica tale regime o sistema
Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotterà un atto delegato conformemente all'articolo 64 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili
Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione richiederà alle organizzazioni europee di normazione di elaborare o aggiornare, ove opportuno, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità ai requisiti relativi alla minimizzazione degli imballaggi
2028
Entro il 1° gennaio 2028, la Commissione, dopo aver tenuto conto delle norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotterà atti delegati conformemente all'articolo 64 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo: (a) la progettazione per criteri di riciclabilità e classi di prestazioni di riciclabilità
Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione esaminerà lo stato dello sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi in plastica a base biologica
Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi fabbricati con polimeri plastici biodegradabili e altri materiali biodegradabili, dovranno essere progettati per il riciclaggio dei materiali
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 12 febbraio 2028, qualora gli imballaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera f), e le etichette adesive applicate su frutta e ortaggi siano immessi sul mercato, tali imballaggi ed etichette adesive dovranno essere compatibili
Entro il 12 agosto 2028 o entro 30 mesi dall'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, se posteriore, gli Stati membri provvederanno affinché siano utilizzate etichette armonizzate che consentano la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di materiale dei rifiuti di imballaggio
A partire dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati ai sensi dei paragrafi 6 o 7 del presente articolo, se posteriore, gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati con un'etichetta armonizzata contenente informazioni sulla loro composizione materiale al fine di agevolare la differenziazione da parte dei consumatori.
2029
Entro il 1° gennaio 2029 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, se posteriore, sarà effettuato il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi
Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato a partire dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6, se posteriore, dovranno recare un'etichetta che informi gli utenti che l'imballaggio è riutilizzabile.
2030
Entro il 1° gennaio 2030 o 3 anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, qualsiasi parte in plastica degli imballaggi immessi sul mercato dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti plastici post-consumo, per tipo e formato di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per stabilimento di produzione e anno:
(a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto fabbricati con polietilene tereftalato (PET) come componente principale, esclusi i contenitori per bevande in plastica monouso;
(b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto fabbricati con materiali plastici diversi dal PET, esclusi i contenitori per bevande in plastica monouso;
(c) 30 % per i contenitori per bevande in plastica monouso;
(d) 35 % per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
La lettera a) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati ai sensi del primo comma del paragrafo 4, se posteriore: (a) [l'imballaggio] è progettato per il riciclaggio dei materiali, il che consente l'uso delle materie prime secondarie risultanti che sono di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie
Entro il 1° gennaio 2030, la Commissione adotterà inoltre atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare le sostanze preoccupanti mediante tecnologie di marcatura digitale standardizzate e aperte
Entro il 1° gennaio 2030, la Commissione adotterà atti di esecuzione che stabiliscano: (a) la metodologia per la valutazione del riciclaggio su larga scala per categoria di imballaggio elencate nella tabella 2 dell'allegato II
Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettuerà una valutazione per valutare la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con restrizioni o divieti sull'uso dei PFAS stabiliti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1907/2006 o (UE) 2019/1021.
2032
Entro il 12 febbraio 2032, tenendo conto dell'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia e dell'esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenterà una relazione di riesame dell'attuazione delle percentuali minime di contenuto riciclato per il 2030
Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione esaminerà la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati in imballaggi diversi dalla plastica
2033
Entro il 12 agosto 2033, la Commissione effettuerà una valutazione per valutare se il presente articolo e i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, abbiano contribuito sufficientemente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze preoccupanti come componenti dei materiali di imballaggio.
2035
Entro il 2035, la Commissione, sulla base degli sviluppi nelle tecnologie di selezione e riciclaggio, potrà rivedere le soglie minime affinché gli imballaggi siano considerati riciclati su larga scala
La lettera b) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035 o, per quanto riguarda il requisito del riciclaggio su larga scala, a decorrere dal 1° gennaio 2035 o cinque anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 5, se posteriore: (b) quando diventa rifiuto, può essere raccolto separatamente conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 5, selezionato in flussi specifici di rifiuti senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su larga scala
Entro il 1° gennaio 2035, la Commissione riesaminerà le eccezioni di cui al paragrafo 11, tenendo conto almeno dell'evoluzione delle tecnologie di selezione e riciclaggio e dell'esperienza pratica
2040
A partire dal 1° gennaio 2040, qualsiasi parte in plastica degli imballaggi immessi sul mercato dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti plastici post-consumo, per tipo e formato di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per stabilimento di produzione e anno:
(a) 50 % per gli imballaggi sensibili al contatto fabbricati con PET come componente principale, esclusi i contenitori per bevande in plastica monouso;
(b) 25 % per gli imballaggi sensibili al contatto fabbricati con materiali plastici diversi dal PET, esclusi i contenitori per bevande in plastica monouso;
(c) 65 % per i contenitori per bevande in plastica monouso;
(d) 65 % per gli imballaggi in plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.