Due settimane prima della data generale di applicazione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), fissata al 12 agosto 2026, la Direzione generale dell’Ambiente (DG ENV) della Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle FAQ sul PPWR. La nuova edizione sostituisce la prima versione, pubblicata nel marzo 2026, e introduce più di trenta risposte nuove o aggiornate in diversi capitoli. Per facilitarne la consultazione, tutte le modifiche sono contrassegnate come «NEW» o «UPDATED», così chi conosce già la prima edizione può accedere direttamente alle sezioni pertinenti.
Il documento delle FAQ non costituisce un atto giuridico e non è quindi vincolante. Integra la Comunicazione della Commissione contenente gli orientamenti ufficiali e affronta questioni pratiche relative all’attuazione del Regolamento sottoposte alla DG ENV dalla sua adozione. Le FAQ forniscono importanti indicazioni interpretative e diverse delle nuove risposte chiariscono proprio quei punti che negli ultimi mesi hanno creato difficoltà ai nostri clienti.
Di seguito analizziamo cinque aspetti particolarmente rilevanti per le aziende importatrici.
1. Scorte esistenti: nessun obbligo di distruzione o rietichettatura
Una delle questioni pratiche più urgenti prima della data di applicazione riguardava la gestione delle scorte di imballaggi già prodotti. La Commissione è chiara: gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 e ancora presenti in magazzino non devono essere distrutti, modificati o rietichettati.
I requisiti di etichettatura previsti dall’articolo 15, paragrafi 5 e 6 — identificazione univoca, nome e indirizzo del fabbricante — possono essere soddisfatti, per queste scorte, tramite un documento di accompagnamento. Per gli imballaggi prodotti dopo il 12 agosto, tuttavia, il documento di accompagnamento non costituisce più la modalità standard ed è ammesso solo quando non sia possibile apporre direttamente le informazioni sull’imballaggio.
Inoltre, gli imballaggi già immessi sul mercato prima della data di applicazione possono continuare a essere commercializzati, anche se non sono conformi ai requisiti del PPWR.
2. Importatori: l’obbligo di verifica diventa concreto
L’articolo 18 è ora oggetto di una risposta specifica. Dal 12 agosto, chiunque importi imballaggi o prodotti imballati da un Paese terzo deve assicurarsi che:
- il fabbricante stabilito al di fuori dell’UE abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità prevista dall’articolo 38 e redatto la dichiarazione di conformità;
- siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6; e
- la documentazione richiesta accompagni gli imballaggi.
Particolarmente interessante è il chiarimento relativo ai prodotti importati generici e non stampati, come ad esempio i fogli di carta. Il fatto che sull’imballaggio non siano riportate informazioni non elimina l’obbligo di fornire la documentazione necessaria. Chi immette tali prodotti sul mercato deve assicurarsi che le informazioni e i documenti pertinenti siano disponibili. La Commissione indica espressamente gli accordi contrattuali con i fornitori di Paesi terzi come una delle modalità per garantire questo requisito e, per gli imballaggi generici importati, indica il documento di trasporto come supporto per le informazioni richieste dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera d).
Chi finora ha ritenuto che questo aspetto potesse essere gestito semplicemente nell’ambito delle normali procedure di acquisto dovrebbe leggere attentamente questo passaggio.
3. Chi è il «fabbricante» degli imballaggi per il trasporto?
La Commissione ha inserito diverse nuove risposte su questo tema, chiarendo un equivoco piuttosto comune.
Il fabbricante viene individuato nella fase in cui l’imballaggio vuoto raggiunge la sua forma definitiva. Per «definitiva» si intende una forma che consenta di utilizzare l’imballaggio per il trasporto senza aggiungere ulteriori componenti. Una scatola di cartone pieghevole consegnata in piano è quindi considerata già nella sua forma definitiva, anche se deve ancora essere montata.
Ne deriva una conclusione che potrebbe sorprendere molte aziende: una singola spedizione può contenere imballaggi di diversi fabbricanti — cartone, nastro adesivo, film estensibile, pallet — e ciascun fabbricante deve conservare la documentazione tecnica a supporto della propria dichiarazione di conformità. Il fatto che diversi materiali di imballaggio vengano utilizzati insieme non fa del loro utilizzatore il fabbricante.
Se sull’imballaggio non compare alcun nome o marchio, la questione fondamentale è stabilire chi ne ha commissionato la produzione e chi ne ha definito le specifiche di progettazione. Per i prodotti standardizzati e privi di marchio, in genere si considera fabbricante il produttore fisico. Un’etichetta di spedizione non è espressamente considerata un marchio.
Per i prodotti personalizzati vale invece il contrario: chi ordina un imballaggio per il trasporto personalizzato e privo di marchio è considerato fabbricante ai sensi del PPWR, poiché è il cliente a definire le specifiche e quindi a prendere le decisioni relative alla progettazione.
4. Tracciabilità: nessun obbligo di contrassegnare ogni singolo articolo
L’articolo 15, paragrafo 5, ha generato notevole incertezza: è necessario contrassegnare ogni singola unità di imballaggio ai fini della tracciabilità? No. Lo scopo della disposizione è consentire di ricondurre l’imballaggio a un tipo, modello o lotto di produzione, in modo che le autorità di vigilanza del mercato possano collegarlo alla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità.
Non è necessario contrassegnare ogni componente. Per un vasetto di yogurt composto da vasetto, coperchio e fascetta, è sufficiente apporre l’indicazione su uno dei componenti. Per prodotti standardizzati acquistati da terzi, come nastri adesivi, sacchetti generici o sacchetti essiccanti, la tracciabilità a livello di lotto rappresenta la modalità normalmente utilizzata.
5. I fornitori non possono rifiutarsi di fornire la documentazione
Una frase ha importanti implicazioni pratiche: ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, i fornitori devono mettere a disposizione dei fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità. Nella risposta aggiornata, la Commissione chiarisce che i fornitori non possono rifiutarsi di fornire tali informazioni.
La responsabilità di dimostrare la conformità rimane in capo al fabbricante. Il fabbricante può incaricare fornitori di servizi esterni di svolgere determinate attività, ma le informazioni e la documentazione richieste devono essere disponibili e integrate nella documentazione tecnica.
Altri due chiarimenti dovrebbero inoltre porre fine ad alcune discussioni: le buste contenenti fatture, estratti conto bancari o altra corrispondenza non sono considerate imballaggi, perché la corrispondenza non rientra nella definizione di prodotto. Le buste contenenti un catalogo o una rivista, invece, sono considerate imballaggi. Allo stesso modo, le merci che transitano semplicemente attraverso l’UE e che, ai sensi della normativa doganale, non sono immesse in libera pratica non sono soggette al PPWR.
Cosa significa questo in pratica?
La seconda edizione delle FAQ chiarisce soprattutto un aspetto: nella pratica, la conformità al PPWR non dipende solo dagli imballaggi in sé, ma anche dalla corretta organizzazione delle responsabilità, della documentazione a supporto e delle informazioni fornite dai fornitori. Se le informazioni dei fornitori non sono disponibili in modo sistematico, il fabbricante non può preparare una dichiarazione di conformità solida, anche quando gli imballaggi rispettano i requisiti sostanziali del PPWR.
Per gli importatori, questo si traduce in tre priorità:
- Coinvolgete i vostri fornitori già da ora, senza aspettare la prima richiesta da parte di un’autorità. Il diritto a ottenere la documentazione è previsto dalla legge: ora occorre semplicemente esercitarlo.
- Raccogliete i dati sugli imballaggi in modo che possano essere riutilizzati. Nella maggior parte delle aziende, il numero di varianti di imballaggio è molto inferiore al numero di prodotti. Organizzare questi dati per catena di approvvigionamento, anziché associarli a ogni singolo prodotto, può ridurre notevolmente il lavoro necessario.
- Tenete conto dei periodi di conservazione della documentazione. Cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili, anche quando si tratta di documenti che oggi potrebbero essere semplicemente archiviati come allegati alle e-mail.
È proprio per questo che abbiamo sviluppato il modulo PPWR di supplycanvas: per strutturare i dati relativi agli imballaggi, associare la documentazione dei fornitori e generare dichiarazioni di conformità sulla base dei dati raccolti. Raccogliete le informazioni una volta e utilizzatele più volte.
Fonte: Commissione europea, DG Environment, «Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) — Frequently Asked Questions», seconda edizione, agosto 2026.