eu-deforestation-regulation

In che modo i produttori di PMI sono interessati dall'EUDR?

Molti produttori di PMI non sono sicuri delle proprie responsabilità ai sensi del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). In breve, se sei un produttore di PMI che immette prodotti sul mercato dell'UE per la prima volta, non è necessario presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel portale dell'UE. Tuttavia, è necessario fornire i numeri di riferimento su richiesta. Per le materie prime già presenti nell'UE, il fornitore fornirà questi numeri di riferimento, che è necessario archiviare. Se importi materie prime da un paese al di fuori dell'UE, sei responsabile della completa due diligence e della generazione di nuovi numeri di riferimento.

I produttori di PMI all'interno dell'UE spesso incontrano confusione riguardo ai loro obblighi ai sensi del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). Ecco una breve panoramica per aiutare a chiarire:

 

Le tue responsabilità come produttore di PMI

Se sei una PMI produttrice nell'UE che immette prodotti come mobili sul mercato dell'UE per la prima volta, sei un operatore secondo l'EUDR. Ma non sei tenuto a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo dell'UE. Tuttavia, è necessario:

- Raccogli i numeri di riferimento dai tuoi fornitori (a meno che tu non importi materiali dall'esterno dell'UE; vedi sotto).

- Fornisci numeri di riferimento alle autorità su richiesta.

Se acquisti materie prime come MDF o legno di pino, probabilmente sono già sul mercato dell'UE, il che significa:

- Un'altra società della catena di fornitura ha archiviato i dati di due diligence e geolocalizzazione nel portale dell'UE.

- Il fornitore fornirà i numeri di riferimento EUDR per questi materiali.

- In qualità di PMI, non sei tenuto a verificare questi numeri di riferimento.

Cosa succede se importi materie prime da paesi non UE?

Se importi materiali direttamente da paesi extra UE, il tuo ruolo cambia. In questo caso, devi generare tu stesso un numero di riferimento:

- È necessario condurre personalmente l'intero processo di Due Diligence, compresa la fornitura dei dati di geolocalizzazione.

- Sei responsabile della presentazione della Dichiarazione di due diligence per queste importazioni e della generazione di nuovi numeri di riferimento.

Punti chiave:

- Quando si fabbrica e si immette un prodotto sul mercato dell'UE per la prima volta: In qualità di PMI, raccogli e trasmetti i numeri di riferimento.
- Quando si utilizzano materie prime già presenti sul mercato dell'UE: utilizza i numeri di riferimento forniti dai tuoi fornitori.
- Quando si importano materie prime dall'esterno dell'UE: Conduci tu stesso la due diligence e genera i tuoi numeri di riferimento.

Per maggiori dettagli, consulta i seguenti testi legali:

Domande frequenti, 2.10: È necessario fare una distinzione tra la persona nella catena di approvvigionamento che importa o immette sul mercato interno un prodotto rilevante sul mercato dell'UE e le persone che si trovano più in basso nella catena di approvvigionamento: se una persona immette sul mercato dell'UE un prodotto rilevante fabbricato o fabbricato nell'UE, fornisce così il prodotto sul mercato per la prima volta. Una fornitura presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto di proprietà relativo al prodotto in questione; richiede che il prodotto sia stato fabbricato o che la merce, se immessa sul mercato senza produzione, sia stata prodotta (cfr. articolo 2, paragrafo 14, EUDR). Tale attività è rilevante ai sensi dell'EUDR, indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia immesso sul mercato per a) lo scopo della trasformazione, b) la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o c) l'uso nell'attività dell'operatore stesso (cfr. articolo 2, paragrafo 19, EUDR). La società è un operatore e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare un DDS.

Domande frequenti, 3.5.: Quali sono gli obblighi degli operatori delle PMI più in basso nella catena di approvvigionamento? (NOVITÀ) Gli operatori più in basso nella catena di approvvigionamento sono quelli che trasformano un prodotto elencato nell'allegato I (che è già stato sottoposto alla dovuta diligenza) in un altro prodotto elencato nell'allegato I o esportano un prodotto elencato nell'allegato I (che è già stato sottoposto alla dovuta diligenza). Gli operatori delle PMI che si trovano più in basso nella catena di approvvigionamento mantengono la responsabilità legale in caso di violazione del regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le parti dei loro prodotti che sono state sottoposte alla dovuta diligenza, non sono tenute a a) esercitare la dovuta diligenza per parti dei loro prodotti che erano già state oggetto di un esercizio di dovuta diligenza; né a b) presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel Sistema di informazione (articolo 4, paragrafo 8, EUDR). Ma devono comunque fornire i numeri di riferimento per la dovuta diligenza ottenuti nelle fasi precedenti della catena di approvvigionamento su richiesta delle autorità competenti. Per le parti dei prodotti pertinenti che non sono state soggette alla dovuta diligenza, gli operatori di PMI dovrebbero esercitare appieno la dovuta diligenza e presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

EUDR, articolo 4.8: In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori che sono PMI («operatori PMI») non sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza per i prodotti pertinenti contenuti o realizzati a partire da prodotti pertinenti che sono già stati sottoposti alla dovuta diligenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 33. In tali casi, gli operatori di PMI forniscono alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza su richiesta. Per le parti dei prodotti pertinenti che non sono state soggette alla dovuta diligenza, gli operatori delle PMI esercitano la dovuta diligenza in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

Interesse suscitato?
Avvia il tuo account

Crea subito il tuo account di test gratuito. Riceverai un messaggio (e-mail) per una presentazione video personale.
Termin vereinbaren