Il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) introduce un sistema di benchmarking per paese che classifica i paesi come a basso, standard o alto rischio di deforestazione e degrado forestale. Sebbene una classificazione «a basso rischio» possa semplificare gli obblighi di due diligence, le aziende non sono esentate dal dimostrare la tracciabilità completa della catena di approvvigionamento e dalla documentazione dell'origine delle materie prime. I primi parametri di riferimento pubblicati dall'UE hanno suscitato critiche in quanto influenzati politicamente: paesi come Russia e Bielorussia sono stati contrassegnati come «ad alto rischio», mentre i principali hub come Cina e India sono considerati «a basso rischio». Per gli operatori, la vera sfida rimane: tracciare e documentare in modo credibile le catene di approvvigionamento anziché affidarsi esclusivamente al sistema di benchmarking.
Con il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), l'Unione europea ha creato uno strumento per proteggere le foreste in tutto il mondo e ridurre le emissioni di gas serra. L'obiettivo è garantire che determinate materie prime come il cacao, il caffè, l'olio di palma, la soia, la gomma e i prodotti in legno e carta siano immessi sul mercato europeo solo se sono privi di deforestazione e prodotti legalmente.
La classificazione dei benchmark nazionali in «rischio basso», «rischio standard» e «rischio elevato» determina la severità degli obblighi per le aziende. Le importazioni da paesi a basso rischio sono soggette a una due diligence semplificata, mentre le importazioni da paesi ad alto rischio sono soggette a requisiti notevolmente più severi.
I parametri di riferimento sono determinati dalla Commissione europea per paesi e regioni, principalmente sulla base di:
Inoltre, possono essere presi in considerazione altri criteri, come le preoccupazioni sollevate dalle ONG o i diritti delle popolazioni indigene.
Controlli rafforzati da parte delle autorità competenti per i prodotti provenienti da regioni ad alto rischio
Per i prodotti pertinenti originari di paesi o regioni subnazionali ad alto rischio, le autorità competenti sono tenute a effettuare controlli rafforzati.
Due diligence semplificata per le aziende
Gli operatori sono esonerati dall'adempimento degli articoli 10 e 11 dell'EUDR, vale a dire la valutazione e la mitigazione del rischio, quando le materie prime pertinenti provengono da un paese classificato come «a basso rischio». Questa esenzione si applica anche alle disposizioni del regolamento non direttamente collegate alla deforestazione, come i diritti delle popolazioni indigene.
Per dimostrare l'origine dai rispettivi paesi, tuttavia, la catena di approvvigionamento deve essere completamente nota e documentata. Inoltre, le aziende devono valutare il rischio che, a causa della complessità della catena di approvvigionamento, materie prime provenienti da altre fonti ad alto rischio possano essere entrate nel prodotto.
I requisiti informativi in materia di due diligence ai sensi Articolo 9 rimangono pienamente applicabili, tra cui:
- I risultati dei benchmark nazionali pubblicati hanno spesso poco a che fare con il rischio effettivo di deforestazione e sembrano principalmente motivati politicamente. Ad esempio, tra i pochi paesi classificati come «ad alto rischio» ci sono Russia, Bielorussia e Corea del Nord, paesi con problemi di deforestazione limitati.
- Le economie emergenti con un disboscamento illegale diffuso (ad esempio Repubblica del Congo, Papua Nuova Guinea) sono sorprendentemente classificate come «a basso rischio», come gli Stati membri dell'UE o gli Stati Uniti.
- Anche i principali hub commerciali come Cina, India e Singapore hanno ricevuto una classificazione «a basso rischio» e sono quindi soggetti a controlli ridotti. Allo stesso modo, paesi come la Turchia e il Kazakhstan, spesso segnalati per la gestione di legname controverso, sono meno soggetti a controlli nell'ambito del sistema di benchmarking.
- Laddove esistano prove di deforestazione o degrado forestale, gli operatori devono intervenire anche per le forniture provenienti da paesi «a basso rischio». In pratica, ciò significa che l'utilizzo di uno strumento digitale che rileva automaticamente la deforestazione potrebbe addirittura mettere le aziende in una posizione di svantaggio, poiché crea obblighi aggiuntivi.
- La classificazione «a basso rischio» può facilmente portare all'idea sbagliata che l'EUDR sia irrilevante per tali origini. Tuttavia, la vera sfida rimane dimostrare la catena di approvvigionamento in modo credibile. Pertanto, il principale carico di lavoro previsto dall'EUDR, ossia la documentazione e il tracciamento dell'origine delle materie prime, rimane. In confronto, effettuare una valutazione automatica del rischio delle origini identificate è relativamente semplice.
La classificazione dei paesi come «a basso rischio» può ridurre la portata degli obblighi di due diligence, ma non esonera le aziende dal requisito fondamentale: documentare in modo plausibile e completo l'origine delle materie prime. Per le catene di approvvigionamento complesse, lo sforzo rimane significativo.
Le aziende non dovrebbero quindi fare affidamento esclusivamente sul sistema di benchmarking nazionale, ma stabilire processi interni e sfruttare strumenti digitali per garantire una tracciabilità efficiente e affidabile.
Inoltre, se un operatore dispone di «informazioni pertinenti» o «preoccupazioni comprovate» che indicano che, nonostante una classificazione a «basso rischio», possono verificarsi violazioni dei principi dell'EUDR, la valutazione e la mitigazione del rischio rimangono obbligatorie. Resta da vedere quali informazioni e quali fonti (ad esempio le ENGO) saranno idonee a tale scopo.
